Lavori Gratis – SuperBonus110%

Stiamo lavorando da mesi a questo progetto in quanto abbiamo sempre ritenuto fosse uno dei pochi provvedimenti utili al rilancio del paese e per sostenere la nostra economia.
Di seguito andremo ad approfondire il tema del decreto e della nostra piattaforma creata appositamente e volta alla realizzazione dei seguenti lavori.
Recentemente la Legge 77/2020 ha convertito con modificazioni il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, confermando ed ampliando le agevolazioni del c.d. “Superbonus” al 110% spettante per alcuni specifici interventi diriqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.
Al momento la detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.
L’agevolazione è applicabile soltanto per gli interventi indicati dalla norma in esame effettuati dai seguenti soggetti:
- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione spetta per tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici e per un massimo di due unità immobiliari; la legge di conversione ha ammesso anche l’estensione dell’agevolazione alle seconde case.
La detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli), e da società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.
Inoltre, con riferimento agli immobili di persone fisiche “privati”, risulta che la detrazione del 110% è fruibile anche per l’unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari in quanto esistenti parti comuni.
Gli interventi che danno diritto alla detrazione nella misura del 110% per le seguenti spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, sono i seguenti definiti ‘trainanti’:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con i limiti di spesa stabiliti in funzione al numero di unità immobiliari condominiali o edifici unifamiliari.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
- impianti per il riscaldamento / raffrescamento/ fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;
- impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:
- Di efficientamento energetico ( previsti dall’art. 14 del D.L. 63/2013) rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsiti dalla legislazione vigente per ciascun intervento.
- Di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
- Di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
Nei condomini la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 20.000fino ad 8 unità e €15.000 oltre le 8 unità moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’art.119 del D.L. in esame e di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
Tipologia intervento | Art. 119, DL n. 34/2020 spese dall’1.7.2020 al 31.12.2021 |
Isolamento termico delle superfici opache verticali eorizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficiedisperdente lorda | 110% spesa max
€50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. €40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari. €30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per lasostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
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110% spesa max
€ 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari. € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
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110% spesa max € 30.000 |
Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. | 110%
spesa max ordinariamente prevista per l’intervento |
La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi commentati ai commi da 1 a 4 art.119 D.L. in esame, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.
In particolare:
- il comma 2 D.L. citato include nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013 effettuati contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1 a 3, nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
- La detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condomìnio.
- Vengono inoltre agganciati dagli interventi “trainanti” ad alta efficienza energetica anche tutti gli interventi necessari per la riqualificazione energetica dell’intero edificio. Ad esempio, la sostituzione dei serramenti nel contesto di un cappotto termico con i requisiti indicati in precedenza, sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi.
- i commi da 5 a 8 includono nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:
- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.
In questo caso è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati (commi 1 e 4 dell’art. 119 in esame).
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%,
La detrazione nella maggior misura del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% (comma 1 dell’art. 119 in esame).
Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente | |
Tipologia intervento | Spesa massima ammessa |
Interventi di riqualificazione energeticadi cui all’art. 14, DL n. 63/2013 | Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento dall’art. 14, DL n. 23/2013 |
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti | € 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati |
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica” | € 3.000
(art. 16-ter, DL n. 63/2013) |
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Il comma 4 dell’art. 119 in esame, confermando quanto originariamente disposto, prevede che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n.63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% – 70% – 80% – 75% – 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.
L’art. 121, DL n. 34/2020 in esame prevede la possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta ovvero di optare per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante per i seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.
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Lo Studio è comunque a disposizione per risolvere ulteriori quesiti e strutturato per rispondere a qualsiasi richiesta di intervento attraverso la propria piattaforma.
Lo Studio mette a disposizione tecnici ed imprese qualificate, già strutturate per la realizzazione degli interventi precedentemente descritti.